testata per la stampa della pagina
Prenotazione appuntamenti uffici

Riscaldamento: le regole per l'accensione degli impianti

In base all'art. 9 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, è possibile nella nostra zona climatica (zona E), accendere gli impianti di riscaldamento con le seguenti indicazioni:
 
 Art. 9. Limiti di esercizio degli impianti termici.
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo
che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'articolo 4
del presente decreto (nelle abitazioni: 18° con una tolleranza di +2 e -2 gradi).
2. L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di
esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni
climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime
(quindi massimo 7 ore giornaliere)
3. È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5
e le ore 23 di ciascun giorno.

[...]   Per l'articolo completo si rimanda all'allegato DPR
 
Art. 10. Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della
giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la
durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai
sensi del comma 1.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultima Modifica: 14 Gennaio 2021
Valuta questo sito: Rispondi al questionario