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Dichiarazione di nascita

La denuncia di nascita è obbligatoria, in base al D.P.R. 3 Novembre 2000, n.396, e va fatta indistintamente da uno dei genitori, entro tre giorni dalla  nascita, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il lieto evento o entro dieci giorni dall'evento, all'ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la nascita o quello di residenza dei genitori.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta al Comune di residenza della madre. Se i genitori non sono coniugati, per la denuncia è necessaria la presenza di entrambi. In alternativa ai genitori, la denuncia di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, o dal medico o l'ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto.
 
Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente, ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.

La denuncia di nascita può essere fatta anche dopo i dieci giorni, ma in questo caso i genitori devono giustificare il ritardo, che viene segnalato da parte dell'ufficiale di Stato Civile alla Procura della Repubblica.

Attribuzione del doppio cognome ai figli
Dal 2 giugno 2022 ai nuovi nati la modalità ordinaria prevede l'attribuzione del doppio cognome nell'ordine deciso dai genitori.
I genitori potranno accordarsi anche per attribuire o solo il cognome paterno o roto il cognome materno. L'accordo non dovrà essere formalizzato in alcun modo ulteriore rispetto alla dichiarazione resa nell'atto di nascita (ad esempio con un modulo specifico). Nel caso in cui la nascita venisse dichiarata da un solo genitore (caso ricorrente per le coppie coniugate), sarà quest'ultimo ad assumersi la responsabilità di agire in accordo con l'altro genitore.
In caso di disaccordo i genitori si dovranno rivolgere al Tribunale e se l'atto di nascita non fosse ancora stato formato, nell'attesa della decisione, il cognome sarà imposto dall'ufficiale dello stato civile.
Nel caso in cui il genitore avesse già un cognome composto da più elementi, alla luce della normativa vigente, si dovrà trasmettere l'intero cognome e non una sola parte di esso.
In caso di presenza di fratelli e sorelle nati precedentemente, al nuovo nato potrà anche essere attribuito un cognome diverso da quello già attribuito loro.
Per tutti coloro che, nati prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, volessero modificare il proprio cognome (ad esempio aggiungendo quello materno) si dovranno rivolgere alla Prefettura del luogo di residenza.
I cittadini stranieri sono esclusi da queste nuove disposizioni e nei loro riguardi continua ad applicarsi l'articolo 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 (il nome e il cognome sono formati in conformità alle leggi del loro Stato).

Attribuzione del nome
Al neonato si possono attribuire fino a tre nomi che lo accompagneranno per tutta la vita e che,  contrariamente al passato, compariranno sempre sui suoi documenti. Non si può attribuire al figlio il nome  del padre o di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, oppure nomi indicanti località o nomi "imbarazzanti", poiché ridicoli o vergognosi.
Ai figli di cui non siano conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale.

Descrizione 
La denuncia di nascita viene resa:
a) all'ufficiale di Stato Civile entro 10 giorni dall'evento:
    - da un genitore, se sposati
    - da entrambi, se non coniugati
b) al centro di nascita entro 3 giorni dall'evento.

Documentazione necessaria

  • Documento d'identità in corso di validità
  • Attestazione di nascita dell'ospedale o casa di cura
 

Modalità di accesso
Allo sportello

Tempi di rilascio
Immediato

Costo 
Nessuno


Per eventuali chiarimenti rivolgersi al seguente:

Ufficio Stato Civile

Dirigente: dott. Sante Palmieri

Via Mameli, 10 - piano terra

Gli operatori e ufficiali di Stato Civile sono:
Guzzon Giorgia - Tel. 0142 444241
Lo Verde Corrado Tel. 0142 444286
Radini Claudia - Tel. 0142 444287

Gli operatori dell'Ufficio Cittadinanze sono:
Radini Claudia - Tel. 0142 444287

fax 0142 444327 
statocivile@comune.casale-monferrato.al.it
cittadinanze@comune.casale-monferrato.al.it

Orario:
da lunedì a venerdì ore 8:15-13:45 
sabato ore 9:15-11:45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultima Modifica: 08 Giugno 2022
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