Notifica di inizio o variazione di attività ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004.
Inizio attività di imprese operanti nel settore alimentare.
Con DGR n° 21 -- 1278 del 23/12/2010 pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte n° 1 del 05/01/2011 sono state date le indicazioni operative riguardanti l'attivazione sul territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010 relativo all'applicazione del regolamento CE 852/2004.
Detto Regolamento pone l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di notificare ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione, e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione).
La notifica deve essere presentata al servizio `Igiene degli Alimenti e della Nutrizione' (S.I.A.N.) del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente (CASALE MONFERRATO via Palestro, 41 tel. 0142.434531 - fax 0142.76374) in triplice copia allegando due copie della documentazione richiesta:
* una copia della notifica e della documentazione viene trattenuta dall'ASL;
* una copia della notifica e della documentazione allegata riportante data di ricevimento dell'ASL viene restituita all'operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta notifica;
* una copia della notifica con la comunicazione dell'avvenuta registrazione viene trasmessa, a cura dell'ASL, agli uffici del Comune territorialmente competente.
A seguito della presentazione di notifica, l'operatore del settore alimentare ha i requisiti formali per iniziare subito l'attività (fatti salvi i vincoli temporali, previsti da normative diverse).
Non e' prevista l'emissione di uno specifico atto autorizzativo ma è necessario che l'impresa conservi copia della notifica riportante la data e il protocollo dell'ufficio ricevente.
Per eventuali chiarimenti ci si potrà rivolgere agli Uffici del SIAN (v. indicazioni sopra riportate).