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CORREZIONE E RICOSTRUZIONE ATTO DI STATO CIVILE

 

In seguito alle modifiche apportate dall’art.25 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 agli articoli 95, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396, è stato previsto che l'ufficiale dello stato civile con le medesime modalità stabilite per la correzione dell'errore materiale, debba procedere, inoltre, su istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e
quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.

La correzione non può riguardare i diritti di status derivanti dall’atto stesso o da esso evidenziati, dovendosi, invece, in tali casi, far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 95 del menzionato D.P.R. n. 396/2000, deve essere effettuata dall'ufficiale dello stato civile del comune ove si trova l'originale dell'atto da correggere il quale deve essere in grado di "verificare, senza ombra di dubbio".
Inoltre il nuovo comma 2 bis, aggiunto all'art. 98 del regolamento dello stato civile dal citato art. 25 del decreto legislativo dispone che l'ufficiale dello stato civile possa procedere alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito ove disponga di sufficiente e idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti essenziali dell'atto, mentre in assenza di siffatti presupposti la ricostituzione degli atti permane nella competenza del tribunale.
La ricostituzione di un atto su istanza di chiunque ne abbia interesse o del procuratore della Repubblica deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune ove si trovava l'atto andato distrutto o smarrito.
Avverso i provvedimenti sia di correzione che di ricostituzione degli atti dello stato civile "il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre" ai sensi dell'art. 98, comma 3. del D.P.R. n. 396/2000" entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso. opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata".

DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA:
Ufficio Stato Civile
Via Mameli, 10 - piano terra
tel 0142 444286
fax 0142 444291
statocivile@comune.casale-monferrato.al.it

DOCUMENTI DA PRESENTARE
 Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
 Per la restante documentazione, considerata la particolarità e complessità dei relativi procedimenti, si consiglia di contattare sempre preventivamente l’Ufficiale dello Stato Civile addetto che valuta in base alla situazione specifica e in relazione alla cittadinanza del/i richiedente/i.


Tempi di erogazione:
 la variazione avviene entro 30 gg

 
 

Ufficio Stato Civile

Dirigente: dott. Sante Palmieri

Via Mameli, 10 - piano terra

Gli operatori e ufficiali di Stato Civile sono:
Guzzon Giorgia - Tel. 0142 444241
Lo Verde Corrado Tel. 0142 444286
Radini Claudia - Tel. 0142 444287

Gli operatori dell'Ufficio Cittadinanze sono:
Radini Claudia - Tel. 0142 444287

fax 0142 444327 
statocivile@comune.casale-monferrato.al.it
cittadinanze@comune.casale-monferrato.al.it

Orario:
da lunedì a venerdì ore 8:15-13:45 
sabato ore 9:15-11:45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultima Modifica: 29 Dicembre 2023
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