Dal 2022 con l'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE verrà erogato un beneficio economico, a cadenza mensile, in favore dei nuclei familiari, il cui ammontare risulta modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata tramite l'ISEE.
L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico, fin dal 7° mese di gravidanza e, a certe condizioni, a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età.
Questa misura andrà a sostituire:
a) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022);
b) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2,del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
c) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
d) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1,lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
f) l'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
La domanda per il riconoscimento dell'assegno, che ha validità annuale e va, pertanto, rinnovata ogni anno, potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022 online direttamente all'Inps o tramite i patronati. Il datore di lavoro non sarà più coinvolto in questa procedura.
Ai percettori di reddito di cittadinanza l'assegno è corrisposto automaticamente, senza necessità di presentare domanda. Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell'anno successivo.
Per ciascun figlio, gli importi mensili spettanti sono i seguenti:175 euro al mese con ISEE fino a 15mila euro,
da 175 a 50 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro,
50 euro con ISEE oltre 40mila euro.
Dal terzo figlio in poi, i valori sono maggiorati per ogni figlio e quindi diventano:
260 euro con ISEE fino a 15mila euro,
da 75 euro a 260 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro,
75 euro con ISEE oltre 40mila euro o senza ISEE.
Per le famiglie con più di quattro figli, si sommerà anche l'importo mensile di 100 euro.
Sono previste anche maggiorazioni in presenza di genitori lavoratori, pari a 30 euro per figlio, oppure in presenza di una mamma con età inferiore a 21 anni, con 20 euro per figlio.
Per figli con disabilità invece le maggiorazioni variano in base all'età. Per i minorenni si riceveranno 105 euro al mese in più in caso di non autosufficienza; 95 euro in caso di disabilità grave e 85 euro in caso di disabilità media. In presenza di maggiorenni disabili e fino a 21 anni si riceveranno 50 euro al mese in più (che si sommano all’assegno previsto tra i 18 e i 21 anni) mentre oltre i 21 anni si continuerà a ricevere, senza limiti di età, un assegno in base all’ISEE che andrà da 85 a 25 euro al mese.