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Contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità

REQUISITI (che devono essere tutti soddisfatti) del genitore richiedente:

a) residenza in Italia;
b) disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE viene calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio (c.d. ISEE minorenni);
c) condizione di disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;
d) essere parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica.

IMPORTO E PAGAMENTO:
In caso di accoglimento della domanda, il contributo sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.
Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:
300 euro mensili, nel caso di due figli;
500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.

L’INPS provvederà al pagamento del contributo nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, così come previsto dal comma 365 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 e confermato dall’articolo 4, comma 4, del citato decreto interministeriale.

In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio (art. 4, comma 4, del decreto interministeriale). Tali criteri costituiscono titolo di preferenza nell’assegnazione del beneficio.

Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. Per tutti i pagamenti diversi dal bonifico domiciliato presso un ufficio postale è richiesto il codice IBAN (cfr. il messaggio n. 471/2022)

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Ultima Modifica: 30 Ottobre 2023
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