NOVITA' : dall'anno 2018, viene ampliata sino ad 8.000 la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni.
(Pubblicato il decreto ministeriale dell'Economia del 16 febbraio/2018 sulla G. U. del 3/03/2018).
Riservato a chi ha compiuto 75 anni entro la data di scadenza dell'abbonamento Rai (31 gennaio) non convivente con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio e in possesso di un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 8.000,00.
Per reddito si intende la somma:
* del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello C.U.
* dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
* delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
* dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione.
Scadenza: 30 aprile 2019 per le nuove domande.
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